Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VIIISez. II

Art. 152

Circostanza aggravante: passaggio all'estero.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-152-2

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