Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. II
Art. 152
Circostanza aggravante: passaggio all'estero.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, se il colpevole, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, si reca all'estero, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-152-2