Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo VIII›Sez. II
Art. 154
Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.
In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-154-2