Art. 154 · Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo VIIISez. II

Art. 154

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Persona che sostituisce l'iscritto di leva o il militare in congedo chiamato alle armi.

In vigore dal 21 mag 1941
Nel caso preveduto dall'articolo precedente, colui che si sostituisce alla persona chiamata in servizio alle armi è punito con la pena ivi stabilita. Tuttavia, la pena può essere diminuita.
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