Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo X

Art. 158

Distruzione o sabotaggio di opere o altre cose militari.

In vigore dal 25 ott 1994
È punito con la reclusione non inferiore a quindici anni chiunque, nei luoghi in stato di guerra: 1° rimuove, distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi, macchinari o altri ordegni di guerra, linee o apparecchi telegrafici, radiotelegrafici o telefonici e simili, ovvero lavori o altre opere di difesa militare, chiusure, recinti e simili, costruiti per uno scopo militare, o ad esso destinati; 2° getta o rende inservibili, in tutto o in parte, o deteriora le armi o le munizioni. Si applica la pena di morte con degradazione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari. 38a Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a dieci anni.

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-158-2

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