Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo XI
Art. 162
Inadempimento di contratti di forniture militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
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