Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo TERZO›Capo XI
Art. 162
599 / 738Inadempimento di contratti di forniture militari.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni.
Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni.
Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-162-2