Art. 162 · Inadempimento di contratti di forniture militari.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo TERZOCapo XI

Art. 162

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Inadempimento di contratti di forniture militari.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura o di appalto, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere destinate ai bisogni delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la fornitura è soltanto ritardata, si applica la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare da uno a sette anni. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.
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