Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 167
Atti di ostilità commessi da persone diverse dai legittimi belligeranti.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque compie atti di guerra contro lo Stato italiano o a danno delle sue forze armate od opere o cose militari, senza avere la qualità di legittimo belligerante, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, con la pena di morte mediante fucilazione nel petto. 38a
Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano l'entità del fatto o la responsabilità del colpevole, si applica la reclusione militare non inferiore a cinque anni.
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-167-2