Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo II
Art. 171
Passaggio arbitrario delle linee dell'armistizio.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza autorizzazione, passa o tenta di passare le linee dell'armistizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-171-2