Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 176
Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-176-2