Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 177
Violenza proditoria. Resa a discrezione.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, usa proditoriamente violenza a una persona appartenente allo Stato nemico, è punito con la reclusione da uno a quindici anni, se dal fatto è derivata una lesione personale, e con l'ergastolo, se dal fatto è derivata la morte.
Le stesse pene si applicano, se la violenza è usata, ancorchè non proditoriamente, sopra la persona di un nemico, che si sia arreso a discrezione.
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