Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 181
Vilipendio dei distintivi di protezione.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-181-2