Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 185
Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani.
In vigore dal 3 feb 2002
Il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-185-2