Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. I

Art. 184

Violazione di salvaguardia o di salvacondotto.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-184-2

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