Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. I
Art. 184
Violazione di salvaguardia o di salvacondotto.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, senza giustificato motivo, usa violenza contro persona protetta da salvaguardia o da salvacondotto, oppure arbitrariamente s'introduce in alcuno dei luoghi protetti da salvaguardia, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Agli effetti, della legge penale militare, i militari in servizio di salvaguardia sono considerati sentinelle.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-184-2