Art. 188
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-188-2
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-188-2
La disposizione punisce chi, facente parte o al seguito delle forze armate, si procura o si fa consegnare viveri, vestiario o equipaggiamento senza averne reale necessità o esplicita autorizzazione. La pena prevista è la reclusione militare fino a cinque anni. Sono previsti aumenti di pena se l'azione è compiuta da due o più persone insieme. Qualora venga usata violenza per ottenere tali beni, la sanzione diventa la reclusione militare da uno a otto anni.
La norma intende prevenire e punire l'appropriazione indebita o il saccheggio non autorizzato di generi di prima necessità, abbigliamento o equipaggiamento da parte di soggetti legati alle forze armate.
Si applica al militare o a qualunque altra persona che sia al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato.
Un militare decide di perlustrare un'area e, senza alcun ordine né necessità di servizio, si appropria di viveri e vestiti da un magazzino facendoseli consegnare. Per tale condotta rischia la reclusione militare fino a cinque anni.
Reclusione militare fino a cinque anni; pena aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in riunione di due o più persone; reclusione militare da uno a otto anni se è usata violenza.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.