Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo III›Sez. II
Art. 186
Saccheggio.
In vigore dal 25 ott 1994
Chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorchè presi di assalto, è punito con la morte con degradazione.
38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-186-2