Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IIISez. II

Art. 189

Omesso impedimento della busca.

In vigore dal 21 mag 1941
L'ufficiale o il sottufficiale, che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo precedente, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-189-2

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