Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo IV

Art. 194

Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.

In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso preveduto dall', chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-194-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo