Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 194
633 / 738Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori del caso preveduto dall', chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.
Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-194-2