Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo IV
Art. 198
Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante.
In vigore dal 21 mag 1941
Il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-198-2