Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. I

Art. 200

Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano.

In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata. Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-200-2

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