Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 200
Violenza o minaccia contro militari dello Stato italiano.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, che usa violenza o minaccia contro un militare dello Stato italiano, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale.
Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.
Se, nei casi preveduti dai commi precedenti, la violenza o la minaccia è commessa da tre o più persone riunite, la pena è aumentata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-200-2