Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 202
Atti di ribellione collettiva.
In vigore dal 25 ott 1994
Sono puniti con la reclusione militare da dieci a venti anni i prigionieri di guerra, che, riuniti in numero di sei o più:
1° prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, dato da un superiore;
2° abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un superiore.
Si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto a coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la ribellione. 38a
Note all'articolo
- La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-202-2