Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. I

Art. 207

Manifestazione sediziosa.

In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, che, comunicando con più prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorità militare italiana per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-207-2

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