Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. I
Art. 207
Manifestazione sediziosa.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra, che, comunicando con più prigionieri di guerra, insinua il malcontento contro l'Autorità militare italiana per l'applicazione del regime dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a due anni.
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