Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II
Art. 211
Violenza, minaccia o ingiuria, in generale.
In vigore dal 21 mag 1941
Fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.
La stessa disposizione si applica relativamente al prigioniero di guerra preposto dall'Autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-211-2