Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II
Art. 213
Violazione della libertà di religione o di culto.
In vigore dal 21 mag 1941
Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.
La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.
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