Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. II

Art. 213

Violazione della libertà di religione o di culto.

In vigore dal 21 mag 1941
Ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dalla Autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-213-2

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