Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. III
Art. 218
Omessa presentazione all'Autorità militare.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, comunque liberato dalla prigionia di guerra, non si presenta, senza giusto motivo, a un'Autorità militare italiana nei tre giorni successivi a quello in cui è entrato nel territorio dello Stato o nel territorio occupato dalle forze armate italiane, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.
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