Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 221
Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-221-2