Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 221

Inadempienza dell'ordine militare di requisizione di cose.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di adempiere gli obblighi legalmente impostigli dall'Autorità militare per la requisizione di cose mobili ovvero di immobili, occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-221-2

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