Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo VI
Art. 220
Distrazione, occultamento o distruzione di cose requisibili.
In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, in previsione di un ordine di requisizione, o dopo che l'ordine legale gli è stato intimato, distrae od occulta una o più cose requisibili, è punito con la reclusione militare fino a tre anni; e, se le distrugge o sopprime con la reclusione militare da tre a dieci anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-220-2