Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. III
Art. 216
Informazioni al nemico.
In vigore dal 21 mag 1941
Il prigioniero di guerra italiano, che, cedendo alle istigazioni o lusinghe del nemico, gli fornisce notizie circa la forza, le posizioni o le condizioni delle forze armate cui egli appartiene, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni, salvo che il fatto costituisca un più grave reato.
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