Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. III
Art. 215
Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.
In vigore dal 21 mag 1941
I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra.
Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.
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