Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. III

Art. 215

Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.

In vigore dal 21 mag 1941
I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-215-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo