Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. III
Art. 215
654 / 738Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.
In vigore dal 21 mag 1941
I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra.
Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.
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