Art. 215 · Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.
Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. III

Art. 215

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Applicazione della legge penale militare di guerra. Aumento di pena per reati contro superiori.

In vigore dal 21 mag 1941
I militari dello Stato italiano, che, durante la loro prigionia di guerra, commettono un reato preveduto dalla legge penale militare italiana, sono puniti a norma della legge penale militare di guerra. Tuttavia, se trattasi di disobbedienza, ovvero d'ingiuria, minaccia o violenza contro i superiori in grado delle forze armate dello Stato italiano, anche essi prigionieri di guerra, la pena temporanea detentiva è aumentata da un sesto a un terzo.
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