Art. 212
Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-212-2
Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-212-2
La disposizione punisce chiunque impieghi violenza o minacce contro prigionieri di guerra per ottenere informazioni dannose per la loro patria o per le loro forze armate. È parimenti vietato usare la forza per costringerli a eseguire lavori legati alle operazioni di guerra o proibiti dalla legge e dalle convenzioni internazionali. Se gli atti di violenza provocano la morte (anche solo tentata o preterintenzionale) o lesioni gravi e gravissime, si applicano le pene previste dal codice penale comune per tali reati, con la possibilità di un aumento della pena detentiva temporanea.
La norma intende tutelare l'incolumità fisica e morale dei prigionieri di guerra, impedendo che vengano forzati con la violenza a tradire il proprio Paese o a svolgere attività lavorative belliche vietate.
Si applica a chiunque utilizzi violenza o minaccia nei confronti di uno o più prigionieri di guerra.
Durante un conflitto, un militare minaccia di percuotere un soldato nemico catturato per farsi rivelare le posizioni delle sue truppe o per obbligarlo a costruire trincee sulla linea del fronte. Tale condotta integra il reato previsto dalla norma.
Reclusione militare da due a sette anni. Se la violenza consiste in omicidio (anche tentato o preterintenzionale) o in lesioni gravi o gravissime, si applicano le pene del codice penale, con facoltà di aumento della pena detentiva temporanea.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.