Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II

Art. 212

Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati.

In vigore dal 21 mag 1941
È punito con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra: 1° per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono; 2° per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorchè tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-212-2

In sintesi

La disposizione punisce chiunque impieghi violenza o minacce contro prigionieri di guerra per ottenere informazioni dannose per la loro patria o per le loro forze armate. È parimenti vietato usare la forza per costringerli a eseguire lavori legati alle operazioni di guerra o proibiti dalla legge e dalle convenzioni internazionali. Se gli atti di violenza provocano la morte (anche solo tentata o preterintenzionale) o lesioni gravi e gravissime, si applicano le pene previste dal codice penale comune per tali reati, con la possibilità di un aumento della pena detentiva temporanea.

Perché esiste questa norma

La norma intende tutelare l'incolumità fisica e morale dei prigionieri di guerra, impedendo che vengano forzati con la violenza a tradire il proprio Paese o a svolgere attività lavorative belliche vietate.

A chi si applica

Si applica a chiunque utilizzi violenza o minaccia nei confronti di uno o più prigionieri di guerra.

Esempio pratico

Durante un conflitto, un militare minaccia di percuotere un soldato nemico catturato per farsi rivelare le posizioni delle sue truppe o per obbligarlo a costruire trincee sulla linea del fronte. Tale condotta integra il reato previsto dalla norma.

Adempimenti e conseguenze

Reclusione militare da due a sette anni. Se la violenza consiste in omicidio (anche tentato o preterintenzionale) o in lesioni gravi o gravissime, si applicano le pene del codice penale, con facoltà di aumento della pena detentiva temporanea.

Domande frequenti

Quale pena è prevista come sanzione base?La pena base stabilita è la reclusione militare da due a sette anni.
Cosa accade se la violenza provoca la morte o lesioni gravi al prigioniero?In questi casi si applicano le corrispondenti pene previste dal codice penale, con la possibilità di aumentare la pena detentiva temporanea.
Quali tipi di lavoro è vietato imporre con violenza o minaccia?È vietato costringere i prigionieri a lavori che abbiano un rapporto diretto con le operazioni belliche o che siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Termini chiave

reclusione militareprigionieri di guerraconvenzioni internazionaliomicidio preterintenzionalelesione gravissima o grave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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