convenzioni internazionali

Questo termine è definito da 5 norme diverse. Ogni definizione vale nell’ambito della norma che la detta.

le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata: 1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»

Fonte: dlgs-2000-02-04-45art. 1

le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, ad eccezione della parte 2, paragrafi 16.1, 18.1 e 19, del codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO, nonché della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3, del codice IMO per gli organismi riconosciuti, nelle loro versioni aggiornate: 1) la Convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, ad eccezione del capo XI-2 del relativo allegato

Fonte: dlgs-2011-06-14-104art. 2

le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori: 1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777

Fonte: dlgs-2018-09-07-114art. 3

le convenzioni di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori, che sono entrate in vigore e che fissano requisiti specifici per l'approvazione, da parte dello Stato di bandiera, dell'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi: 1) la Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 (COLREG) per prevenire gli abbordi in mare, ratificata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085

Fonte: dpr-2017-12-20-239art. 3

la convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (convenzione SOLAS del 1974), come modificata, e la convenzione internazionale del 1966 sulle linee di massimo carico, unitamente ai rispettivi protocolli e successive modifiche

Fonte: dir-2009-05-06-45art. 2
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