Capo I

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 4 nov 2018
1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; b) «autorità competente»: gli uffici della Motorizzazione civile; c) «convenzioni internazionali»: le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori: 1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777; 2) la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 3) la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313; d) «formazione di coppia»: un insieme di unità navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso; e) «galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non sia una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante; f) «galleggiante speciale»: unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per il dragaggio, battipali ed elevatori; g) «impianto galleggiante»: unità galleggiante che di norma non è destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni; h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione; i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili; l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso; m) «nave»: nave addetta alla navigazione interna o alla navigazione marittima; n) «nave addetta alla navigazione interna»: nave addetta esclusivamente o principalmente alla navigazione interna; o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporta più di dodici passeggeri, oltre l'equipaggio; p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di cui all' del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne; r) «organismo di classificazione»: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell', che effettuano compiti e valutazioni di conformità tecnica delle unità navali di cui agli allegati II, III e IV; s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo di rimorchio; t) «spintore»: nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di una nave o un convoglio; u) «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale; v) «unità navali nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018; z) «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua; aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso in metri cubi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-3

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