Capo I
Art. 4
Funzioni dell'amministrazione
In vigore dal 4 nov 2018
1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna;
b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna;
c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attività di accertamento e di certificazione nonché dell'attività ispettiva;
d) programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità delle unità navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità.
2. L'amministrazione trasmette:
a) alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti a effettuare le visite di cui all' e a rilasciare i certificati di cui agli ;
b) alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'.20 dell'allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-4