Art. 4 · Funzioni dell'amministrazione
Capo I

Art. 4

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Funzioni dell'amministrazione

In vigore dal 4 nov 2018
1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna; b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna; c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attività di accertamento e di certificazione nonché dell'attività ispettiva; d) programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità delle unità navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonché sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità. 2. L'amministrazione trasmette: a) alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti a effettuare le visite di cui all' e a rilasciare i certificati di cui agli ; b) alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'.20 dell'allegato V.
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