Capo I
Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 4 nov 2018
1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unità navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, come definite all', comma 1, lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;
d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al comma 2, lettera a);
e) galleggianti speciali.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:
a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;
b) unità navali militari, nonché unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;
c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purchè provviste almeno di:
1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all', comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all', comma 1, lettera c), numero 2);
2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all', comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;
3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);
d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-2