Capo II

Art. 6

Attività di accertamento e di certificazione

In vigore dal 4 nov 2018
1. L'attività di accertamento e di certificazione è svolta secondo le disposizioni del presente decreto dall'autorità competente di cui all'allegato VI mediante la Commissione territoriale della navigazione interna di cui all'. 2. L'autorità competente di cui all'allegato VI, in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti dagli , si assicura che le unità navali addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. 3. L'autorità competente di cui all'allegato VI, secondo le modalità stabilite dall'.03 dell'allegato V, sottopone le unità navali addette alla navigazione interna alle seguenti visite tecniche: a) visita iniziale; b) visita di rinnovo; c) visita addizionale; d) visita volontaria. 4. La visita iniziale è effettuata preventivamente alla messa in servizio dell'unità navale ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente di cui all'allegato VI del certificato europeo della navigazione interna di cui all', secondo le modalità stabilite dall'.03, comma 2, dell'allegato V. La visita è intesa a verificare che l'unità è conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V. 5. La visita di rinnovo è effettuata prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l'unità navale continua a essere conforme ai requisiti di cui all'. 6. La visita addizionale è immediatamente chiesta dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, ed è effettuata: a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa; b) ogni volta che l'unità navale subisce riparazioni o innovazioni importanti incidenti sulla conformità della stessa ai requisiti tecnici di cui all'allegato II riguardanti la propria integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o le sue caratteristiche specifiche; c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unità navale o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o ai macchinari della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato europeo della navigazione interna in vigore; d) dopo un periodo di disarmo dell'unità navale di durata superiore a un anno, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate dal certificato della navigazione interna in vigore. 7. La visita di cui al comma 6 è eseguita in modo da garantire che il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun danno ai fini della sicurezza della navigazione, che le riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l'unità navale risponda a tutte le prescrizioni del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione. 8. La visita volontaria è effettuata su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, secondo le modalità stabilite all'.10 dell'allegato V. La visita è intesa a verificare, laddove richiesto, la conformità dell'unità navale ai requisiti aggiuntivi di cui all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'. 9. L'autorità competente di cui all'allegato VI può esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all', risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. 10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-6

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