Capo II

Art. 11

Deroghe

In vigore dal 4 nov 2018
1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, può autorizzare deroghe all'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali. 2. L'autorità competente di cui all'allegato VI annota nel certificato europeo della navigazione interna e, laddove previsto, nei certificati di cui agli le deroghe di cui al comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dagli della direttiva (UE) 2016/1629. 3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai sensi del comma 1 alla Commissione europea.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-11

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Deroghe (Art. 11 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.) — Testo vigente | Portale Normativo