Capo II

Art. 12

Certificato provvisorio europeo della navigazione interna

In vigore dal 4 nov 2018
1. L'autorità competente di cui all'allegato VI può rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante, un certificato provvisorio europeo della navigazione interna all'unità navale che: a) con l'autorizzazione di una delle autorità competenti di cui all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna; b) ha smarrito o danneggiato il certificato europeo della navigazione interna o cui è stato temporaneamente revocato lo stesso; c) a seguito di visita tecnica con esito positivo, è in attesa di rilascio o di rinnovo del certificato europeo della navigazione interna; d) non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato europeo della navigazione interna; e) avendo subito danni, non mantiene la conformità ai requisiti previsti per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna; f) beneficia di una deroga agli allegati II e V conformemente agli della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione europea. 2. L'autorità competente di cui all'allegato VI può rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, o del suo rappresentante, il certificato di cui al comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel caso in cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l'autorizzazione a effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di detto certificato. 3. Nel certificato di cui al comma 1, rilasciato a seguito dell'accertata sicura idoneità alla navigabilità delle unità navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite le prescrizioni dettate dall'autorità competente di cui all'allegato VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII, ha validità: a) per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo non superiore a un mese nei casi previsti dal comma 1, lettere a), d) ed e), e dal comma 2; b) non superiore a due mesi nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c). 4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), il certificato provvisorio europeo della navigazione interna è valido per sei mesi e può essere prorogato per periodi di sei mesi finché la Commissione europea non adotta i propri atti di esecuzione previsti dagli della direttiva (UE) 2016/1629.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-12

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