Capo II

Art. 9

Certificato supplementare europeo della navigazione interna

In vigore dal 4 nov 2018
1. Le unità navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell' della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'allegato I senza necessità del certificato di cui all'. 2. Le unità navali provviste del certificato di cui al comma 1 che intendono usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall' sono munite di un certificato supplementare europeo della navigazione interna, rilasciato su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, dall'autorità competente di cui all'allegato VI secondo il modello previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata e alle condizioni di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-9

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