Capo III

Art. 19

Organismo di classificazione

In vigore dal 31 lug 2021
1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unità navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli , fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorità competente di cui all'allegato VI. 2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonché riconosciuto dalla Commissione europea. 3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione necessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attività istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. 4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da parte della Commissione europea, l'amministrazione trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 3. 6. L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati. 7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione: a) svolge visite di sorveglianza periodica, con cadenza almeno biennale; b) decide sull'opportunità di procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi; c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9. 8. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state realizzate. 9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione: a) ogni certificato o attestato rilasciato; b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unità navali, galleggianti e impianti galleggianti certificati; c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze; d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 3. 10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'allegato IX, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita, sospende o ritira l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. La misura può consistere in: a) richiamo scritto; b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata; c) revoca dell'autorizzazione. 11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato: a) non ottempera alle disposizioni date dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto; b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attività di controllo tecnico della conformità delle unità navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna; c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti da parte dell'amministrazione. 12. La misura della revoca dell'autorizzazione è sempre disposta quando l'organismo di classificazione autorizzato: a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio; b) è inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi; c) continua a commettere una violazione già sanzionata con la sospensione a norma del comma 11. 13. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108. 14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca del riconoscimento. 15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da parte della Commissione europea. 16. Gli organismi di classificazione già riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformità della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal presente articolo. 17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo