Capo III
Art. 18
Banca dati europea degli scafi
In vigore dal 4 nov 2018
1. L'autorità competente di cui all'allegato VI tempestivamente inserisce per ogni unità nella banca dati europea degli scafi (EHDB) le seguenti informazioni e documentazione:
a) i dati identificativi dell'unità navale;
b) i dati relativi ai certificati di cui agli rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati nonché all'autorità competente che li rilascia;
c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati;
d) i dati relativi a eventuali istanze respinte o sospese di rilascio dei certificati;
e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).
2. Nel caso di demolizione dell'unità navale, l'autorità competente di cui all'allegato VI elimina dalla banca dati europea degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi (EHDB) è consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti:
a) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all' della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all' della medesima legge;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.
4. L'amministrazione può trasferire i dati di cui al comma 1 a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, purchè il trasferimento sia effettuato per singole unità e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.
5. Con decreto da adottare, ai sensi dell', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia e dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-18