Capo III
Art. 20
Accertamenti supplementari e ispezioni
In vigore dal 4 nov 2018
1. L'attività di vigilanza e ispezione sulla rispondenza delle unità navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti alle disposizioni del presente decreto spetta all'autorità competente.
2. L'autorità competente può accertare con un'ispezione in qualsiasi momento se una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformità dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante a quanto in esso dichiarato. Essa può accertare anche se gli stessi rappresentano un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la sicurezza della navigazione.
3. Se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l'autorità competente rileva che il certificato di una determinata unità navale, galleggiante e impianto galleggiante non è valido o che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non conformità ai requisiti non comportano alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario, l'armatore o il loro rappresentante, ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito. L'autorità competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato il certificato è informata entro sette giorni dall'ispezione.
4. Se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l'autorità competente rileva che il certificato non è conservato a bordo o che l'unità navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante è manifestamente causa di pericolo, tale autorità può vietare al comandante dell'unità navale o al responsabile del galleggiante di proseguire il viaggio finché non siano state adottate le necessarie misure riparatrici.
5. L'autorità competente, se ritiene che una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante addetto alla navigazione, anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benché risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo palese per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato II, può sospenderne l'attività, ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finché il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'autorità competente di cui all'allegato VI del presente decreto o all'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
6. L'autorità competente può, mediante apposite prescrizioni proporzionate alla situazione di pericolo, autorizzare l'unità navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione delle operazioni di trasporto in atto.
7. L'autorità competente che impedisce a una unità navale, galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è tenuta a informare immediatamente in merito alla decisione adottata o che intende adottare l'autorità competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli , nonché l'amministrazione. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità competente, l'amministrazione informa l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.
8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di proseguire il viaggio, devono essere dettagliatamente motivate e notificate immediatamente alla parte interessata, che è nel contempo informata della possibilità di esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-20