Capo IV

Art. 23

Disposizioni tariffarie

In vigore dal 4 nov 2018
1. Le spese relative alle attività delle commissioni di cui all' sono a totale carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonché dell'armatore dell'unità navale. 2. Gli oneri relativi al rilascio, rinnovo, proroga e alla sostituzione dei certificati di cui agli , quelli per il riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi di cui all', quelli per l'istituzione e mantenimento del registro certificati di cui all', per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli , quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all', quelli per le menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna di cui all'.07 dell'allegato V sono a totale carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante nonché dell'armatore dell'unità navale. 3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 4. Gli oneri relativi alle attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all' sono a totale carico dei medesimi organismi. 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti per le attività di cui al comma 4 nonché dei termini e delle modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni. 6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui ai commi 1 e 2. 7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 4.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-09-07;114#art-23

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