Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. I

Art. 208

Ripresa delle armi contro la data fede.

In vigore dal 25 ott 1994
Il prigioniero di guerra, che, liberato sulla parola d'onore di non partecipare più oltre alle ostilità, riprende le armi contro lo Stato italiano o alcuno degli Stati suoi alleati, è punito con la morte mediante fucilazione nel petto. 38a

Note all'articolo

  • La L. 13 ottobre 1994, n. 589 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte e' abolita ed e' sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-208-2

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