Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. II

Art. 210

Vilipendio.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che vilipende un prigioniero di guerra, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-210-2

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