Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. II

Art. 214

Sottrazione di denaro o di altri oggetti.

In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, a fine di trarne profitto per sè o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-214-2

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo