Codice penale militare di guerra›Libro TERZO›Titolo QUARTO›Capo V›Sez. II
Art. 214
653 / 738Sottrazione di denaro o di altri oggetti.
In vigore dal 21 mag 1941
Il militare, che, a fine di trarne profitto per sè o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra, è punito con la reclusione fino a cinque anni; e, se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, con la reclusione militare da tre a sette anni.
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