Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VSez. IV

Art. 219

Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra.

In vigore dal 21 mag 1941
Agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-219-2

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