Codice penale militare di guerraLibro TERZOTitolo QUARTOCapo VI

Art. 222

Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.

In vigore dal 21 mag 1941
Chiunque, ancorchè in paese nemico, omette o rifiuta, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività professionale, o, comunque, la propria opera personale, legalmente richiesta dall'Autorità militare per servizi occorrenti alle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-222-2

In sintesi

La disposizione punisce chiunque ometta o rifiuti di svolgere la propria attività professionale o la propria opera personale richiesta dall'Autorità militare. La richiesta deve essere formulata a norma di legge e riguardare servizi necessari per le forze armate dello Stato. Il reato si configura anche se il fatto avviene in paese nemico, purché non vi sia un giustificato motivo per il rifiuto.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire che le forze armate dello Stato possano disporre delle prestazioni professionali e personali necessarie per i propri servizi. Serve a punire chi si sottrae ingiustificatamente alle richieste avanzate legalmente dall'Autorità militare.

A chi si applica

Si applica a chiunque riceva una richiesta legale da parte dell'Autorità militare di prestare la propria opera personale o professionale, anche se si trova in paese nemico.

Esempio pratico

Un medico o un meccanico riceve dall'Autorità militare la richiesta formale di prestare la propria attività per esigenze delle forze armate. Il soggetto decide di rifiutare l'incarico senza avere una valida e giustificata motivazione. In questo caso, incorre nel reato previsto dalla norma.

Adempimenti e conseguenze

È previsto l'obbligo di prestare la propria attività o opera legalmente richiesta dall'Autorità militare; l'omissione o il rifiuto senza giustificato motivo comporta la pena della reclusione militare fino a tre anni.

Domande frequenti

Cosa succede se c'è un giustificato motivo per il rifiuto?Se la mancata prestazione dell'attività o dell'opera è supportata da un giustificato motivo, la condotta non è punibile ai sensi di questo articolo.
La norma si applica solo sul territorio nazionale?No, il testo specifica espressamente che la punibilità sussiste anche se il fatto è commesso in paese nemico.
Quale tipo di attività può essere richiesta?Può essere richiesta sia la propria specifica attività professionale, sia in generale la propria opera personale necessaria per i servizi delle forze armate dello Stato.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo