Art. 222
Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303#art-cpm-222-2
Inottemperanza alla richiesta militare di prestazioni personali.
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La disposizione punisce chiunque ometta o rifiuti di svolgere la propria attività professionale o la propria opera personale richiesta dall'Autorità militare. La richiesta deve essere formulata a norma di legge e riguardare servizi necessari per le forze armate dello Stato. Il reato si configura anche se il fatto avviene in paese nemico, purché non vi sia un giustificato motivo per il rifiuto.
La norma mira a garantire che le forze armate dello Stato possano disporre delle prestazioni professionali e personali necessarie per i propri servizi. Serve a punire chi si sottrae ingiustificatamente alle richieste avanzate legalmente dall'Autorità militare.
Si applica a chiunque riceva una richiesta legale da parte dell'Autorità militare di prestare la propria opera personale o professionale, anche se si trova in paese nemico.
Un medico o un meccanico riceve dall'Autorità militare la richiesta formale di prestare la propria attività per esigenze delle forze armate. Il soggetto decide di rifiutare l'incarico senza avere una valida e giustificata motivazione. In questo caso, incorre nel reato previsto dalla norma.
È previsto l'obbligo di prestare la propria attività o opera legalmente richiesta dall'Autorità militare; l'omissione o il rifiuto senza giustificato motivo comporta la pena della reclusione militare fino a tre anni.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.